Statuto dell’Associazione Santa Marinella SWAM

Articolo 1) Costituzione

È costituita l’Associazione denominata “Santa Marinella S.W.A.M” (Santa Marinella – “Studi, Web, Arti, Mestieri”). È costituita con veste legale prevista dall’articolo 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2) Sede

L’Associazione ha sede in Santa Marinella, in via delle magnolie, 2 (00058-RM)

Articolo 3) Oggetto Sociale

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità promozionali e si propone fra l’altro di:

  • Organizzare corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento;
  • Organizzare manifestazioni artistiche, spettacoli, conferenze, convegni, gare, informatica, diffusione di notizie e atti del Comune di Santa Marinella, e dei gruppi Politici presenti nel Consiglio Comunale;
  • Favorire la formazione artistica e informatica nelle scuole;
  • Promuove tutte quelle iniziative idonee al raggiungimento dello scopo sociale culturale, artistica, tecnica e giornalistica.

L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale.

Dispone di una testata giornalistica Web-regolarmente iscritta al tribunale di Civitavecchia con un Direttore Responsabile, il giornalista Simone Pazzaglia.

Articolo 4) Patrimonio ed entrate dell’Associazione

1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che provengono dall’Associazione a qualunque titolo,da elargizioni,contributi di Enti Pubblici e Privati o da persone fisiche o ancora da avanzi di gestione e/o da pregresse Associazioni.

2) Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  • versamento dei soci dell’Associazione,
  • dai redditi derivati dal suo patrimonio,
  • da introiti derivati da attività promozionali e di informazione giornalistica,
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

3) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di iscrizione per i nuovi Soci dell’Associazione.

4) L’adesione all’Associazione non comporta obblighi ulteriori rispetto il versa mento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti al l’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto al versamento effettuato all’inizio.

5) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto i versamenti quindi non sono rivalutabili, in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte , di estinzione,di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Articolo 5) Soci dell’Associazione

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta (60) giorni dal loro ricevimento,

1) L’iscrizione all’Associazione è libera. Possono aderirvi persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute, sia non riconosciute di qualunque nazionalità.

2) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3) L’adesione all’Associazione comporta per l’Associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

4) Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno di approvare ed osservarne Statuto e i regolamenti.

5) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ne entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta, in caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

6) In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all’Associazione ne viene escluso a partire dalla terza mensilità non versata. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 6) Organi dell’Associazione

  • Sono organi dell’Associazione
  • -l’Assemblea degli aderenti all’Associazione
  • -il Presidente del Consiglio Direttivo
  • -il Consiglio Direttivo
  • -il Vice Presidente del Consiglio
  • -il Segretario del Consiglio Direttivo
  • L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 7) Assemblea

1) L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa

2) L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo(entro il 30 giugno).

Essa inoltre:

  • provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
  • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  • delibera sulle modifiche dello Statuto;
  • approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell’Associazione ;
  • delibera sulla destinazione eventuale di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3) L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuna, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli aderenti o dalla maggioranza dei Consiglieri.

4) La convocazione è fatta mediante affissione nella sede legale dell’avviso di convocazione con l’indicazione del luogo, del giorno e della ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare.

5) L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6) In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

7) Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitatile anche mediante delega apposita in calce all’avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

8) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l’espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso voto per corrispondenza.

9) Per la nomina del Presidente, l’approvazione dei regolamenti, le modifiche statuarie e la distribuzione degli utili, avanzi di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

10) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo in sua mancanza, è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all’Associazione eletto dall’Assemblea.

Articolo 8) Il Consiglio Direttivo

  • L’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composta da non meno di tre e non più di ventuno Consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci ed integrabili per cooptazione.
  • I Consiglieri devono essere aderenti all’Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  • Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
  • In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea , al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato, chi verrà eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo , durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
  • Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’incarico ricoperto,compatibilmente con le possibilità economiche dell’Associazione.
  • Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri perla gestione dell’Associazione ;in particolare , ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

 

  1. la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
  2. la nomina del Vice Presidente , da scegliersi tra i Consiglieri;
  3. la nomina del Segretario , da scegliersi tra i Consiglieri;
  4. la nomina del Tesoriere , da scegliersi tra i soci dell’Associazione
  5. l’ammissione all’Associazione di nuovi aderenti
  6. la predisposizione annuale del bilancio e del rendiconto consuntivo.
  • Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
  • Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.

9) Il consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

  • Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l’espressione di astensione si computa come voto negativo, in caso di parità di voti da chi presiede la riunione.
  • Per le delibere di straordinaria amministrazione, intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda € 2.500,00 (duemila cinquecento) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 9) Il Presidente

1) Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza del l’Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio.stesso.

2) Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo , ai quali comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione: in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3) Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l’osservanza dello Statuto e di regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità:

  • Il Presidente , in collaborazione con il tesoriere, cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 10) Il Vice Presidente

1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi dell’impedimento del Presidente.

Articolo 11) Il Segretario del Consiglio

  • Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo, nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
  • Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo , nonché del Libro degli Aderenti all’Associazione.

Articolo 12) Libri dell’Associazione

  • Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.
  • i libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 13) Bilancio

  • Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno per esercizio è predisposto un bilancio.
  • Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è Convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione della Assemblea.
  • I bilanci debbono essere depositati nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell’Assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura dei bilanci. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 14) Avanzi di Gestione

1) All’Associato è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2) L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Articolo 15) Scioglimento

  • In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

Articolo 16) Clausola Compromissoria

  • Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso,sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 17) Legge applicabile

  • Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa Riferimento alle norme del Codice Civile.

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